L’AUPI, Associazione Unitaria Psicologi Italiani, è l’organizzazione sindacale nazionale, con sede in Roma, degli psicologi.
La Segreteria Nazionale, previo parere vincolante della Conferenza delle Regioni e del Consiglio Direttivo Nazionale, delibera l’iscrizione all’AUPI dei Dirigenti del Servizio Sanitario appartenenti al Profilo Professionale di Biologo, Chimico, Fisico e Medico.
Essa pone a fondamento della sua attività sindacale e di permanente valorizzazione di queste figure professionali, la fedeltà alla libertà ed alla democrazia.
L’adesione alle strutture organizzative in cui si articola l’AUPI è aperta – indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa, gruppo etnico di appartenenza – agli Psicologi abilitati e ai laureati in scienze e tecniche psicologiche che operano come: dipendenti pubblici e privati, convenzionati, liberi professionisti, riuniti in cooperative o altre forme associative, in cerca di occupazione, pensionati e, con modalità distinte, agli studenti iscritti ai relativi corsi universitari.
L’AUPI pone a base del suo programma e della sua azione il rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana.
L’AUPI si impegna verso gli iscritti a:
– assicurare ed organizzare la propria presenza ovunque essi operino ed a rappresentarli in ogni sede;
– conseguire trattamenti giuridici ed economici conformi alle loro reali esigenze procedendo alla stipula di accordi e contratti con le controparti pubbliche e private, sorvegliandone la fase di attuazione;
– contribuire ad elevare il loro livello di qualificazione professionale promovendo adeguati provvedimenti legislativi, nonché programmando e gestendo l’attività di formazione;
– tutelarli ed assisterli, nelle forme opportune, nelle vertenze sindacali in genere e nelle controversie nelle quali abbiano a trovarsi per l’espletamento delle loro attività sindacali.
L’obiettivo dell’AUPI è la valorizzazione delle attività professionali degli Psicologi e dei Dirigenti del Servizio Sanitario di cui all’art.1, in tutte le sue possibili applicazioni e ambiti nonché la promozione, il collegamento e l’unità degli stessi in Europa e a livello internazionale.
A tal fine l’AUPI intende creare strumenti organizzativi e rivendicativi specifici per la valorizzazione e l’inserimento stabile di queste figure professionali, individuando e definendo anche nuovi contesti applicativi.
In quest’ottica l’ampliamento e la valorizzazione della professione in tutti i suoi campi di applicazione sono ritenuti indispensabili anche in considerazione della mobilità professionale europea.
Condizione generale per perseguire questi obiettivi è quella di operare per la piena affermazione della psicologia come un insieme di discipline scientifiche moderne.
L’AUPI, oltre che tutelare gli interessi degli iscritti, intende sviluppare l’informazione, la ricerca, la sperimentazione, la formazione, la verifica della efficacia, della qualità, dell’appropriatezza delle prestazioni, considerando questi come momenti fondanti della sua stessa attività, finalizzata al benessere e alla salute dei cittadini.
Tale attività deve avere lo scopo di arricchire e valorizzare la professione nei suoi campi d’intervento sulla persona, sul gruppo, sugli organismi sociali e sulla comunità.
A tal fine l’AUPI:
– assicura e promuove lo scambio di informazioni e contatti con tutte le realtà che si interessano alle suddette tematiche;
– promuove e realizza il coordinamento e la progettazione di interventi mirati alla crescita professionale degli psicologi abilitati e dei laureati in scienze e tecniche psicologiche;
– sviluppa attività di promozione culturale, di ricerca e di verifica, promuove ed organizza convegni, seminari, attività editoriali e ogni altra iniziativa tesa a favorire lo studio e il confronto sui temi di interesse dell’associazione e degli iscritti, realizzando a tal fine collegamenti con Università e altri enti e/o associazioni culturali di ricerca o formazione pubblici e privati a livello nazionale e internazionale.
Per il perseguimento degli scopi sociali, statutari e per le finalità proprie dell’Associazione, l’AUPI può dare vita, partecipare o aderire ad Organismi, anche autonomi rispetto ad essa, a strutture societarie anche di carattere non sindacale, alla cui amministrazione e/o controllo siano designati propri rappresentanti.
L’AUPI ritiene che i cardini su cui deve poggiare la vita sindacale siano:
a) la garanzia della massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione;
b) lo sviluppo della democrazia sindacale richiede la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione, la libera circolazione delle idee e delle proposte all’interno dell’organizzazione;
c) ogni iscritto all’AUPI partecipa in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, personalmente od a mezzo di delegati, nelle forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle deliberazioni e delle istanze superiori ed è eleggibile alle cariche direttive; può ritirare la sua adesione al sindacato;
d) tutte le cariche direttive sono elettive; le elezioni degli organi dirigenti devono essere rinnovate entro i periodi di tempo stabiliti dal presente statuto; si può ricoprire la stessa carica elettiva per non più di 3 (tre) mandati consecutivi;
si auspica la promozione a tutti livelli della rappresentanza sindacale della componente femminile, in accordo con la forte presenza di genere esistente nella categoria;
e) nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei Congressi si applica il sistema del voto segreto. La votazione segreta si applica anche in caso che siano presentate più liste, adottando il sistema della proporzionale pura, metodo Dont; le liste dei candidati, se non altrimenti previsto dal presente statuto, possono comprendere un numero di candidati maggiore del numero degli eligendi fino a un massimo di un decimo; le preferenze, fino ad un massimo di un terzo degli eligendi, possono essere espresse sia sui candidati elencati nella lista votata sia su nominativi non compresi in nessuna lista;
f) sono ammesse alle elezioni congressuali le liste di candidati presentate o sostenute da almeno il 3 per cento degli iscritti, calcolati al livello dell’organizzazione cui l’elezione si riferisce; per le funzioni di Sindaco e di Proboviro le candidature sono personali e non richiedono un quorum di sostegno;
g) tutte le elezioni di secondo grado e superiori, effettuate cioè non direttamente dagli iscritti ma da congressi di delegati hanno luogo sulla base del numero degli iscritti rappresentati dai delegati; per la validità delle elezioni sarà necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei voti rappresentati;
h) le decisioni dei Congressi e di tutti gli organi direttivi sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi;
i) il quorum strutturale per gli organi direttivi è della metà più uno dei componenti;
j) le riunioni ordinarie delle assemblee primarie degli iscritti e di tutti gli organi direttivi devono essere tenute entro i periodi di tempo fissati dal Regolamento, il quale deve anche prevedere la possibilità di convocazioni straordinarie su richiesta di un decimo degli iscritti o di un quarto dei componenti gli organi direttivi;
k) l’uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto;
l) la massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione, la salvaguardia delle minoranze, pari dignità delle opinioni a confronto, prima della decisione, la libera circolazione delle idee delle informazioni; partecipazione di ogni iscritto in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, personalmente ed a mezzo di delegati, nelle forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle istanze superiori, è eleggibile alle cariche direttive, può ritirare la propria adesione.
Organi Nazionali dell’AUPI sono:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
c) la Conferenza delle Regioni;
d) la Segreteria Nazionale.
Organi decentrati dell’AUPI sono:
a) i delegati di sezione;
b) le segreterie provinciali;
c) le segreterie regionali.
Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle istanze della struttura organizzativa dell’AUPI.
I Congressi si terranno di norma ogni 4 anni.
Il Congresso nei luoghi di lavoro è composto dall’assemblea generale degli iscritti, il dibattito è aperto a tutti, mentre la possibilità di votare o essere eletti è riservata agli iscritti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale decide a maggioranza qualificata dei 2/3 il regolamento per lo svolgimento del Congresso Nazionale.
Compiti del Congresso Nazionale sono:
1) Determinare gli orientamenti generali dell’AUPI;
2) eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale.
Solo al Congresso compete di deliberare sullo scioglimento dell’AUPI.
Tale decisione sarà valida solo se presa a maggioranza qualificata di tre quarti dei voti, in 3/4 delle regioni.
Il Congresso Nazionale è costituito dalla sommatoria dei Congressi Regionali e/o Provinciali è convocato di norma ogni 4 anni, ovvero quando richiesto da almeno un decimo degli iscritti.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Nazionale revochi, con voto palese di almeno 2/3, la fiducia alla Segreteria Nazionale, esso è tenuto ad attivare entro 30 giorni la convocazione del Congresso.
Il Congresso delibera, con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, la modifica dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è l’organo di direzione dell’AUPI; nell’ambito degli orientamenti decisi dal Congresso Nazionale, stabilisce le linee generali di politica professionale, sindacale, sanitaria, previdenziale e le direttive per tutte le altre attività, ed approva i Bilanci predisposti dalla Segreteria Nazionale.
Svolge funzioni di indirizzo nei confronti della Segreteria Nazionale e degli organi periferici.
Esso è costituito dai Segretari, in carica, Nazionali e Regionali, Provinciali secondo le modalità stabilite dal Regolamento, e comunque con meccanismo dinamico legato agli iscritti della provincia, sia per l’accesso, sia per la decadenza dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato, dalla Segreteria Nazionale, almeno due volte l’anno.
La Segreteria Nazionale predispone il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Direttivo Nazionale che lo approva nella prima seduta utile.
L’assenza consecutiva, non formalmente giustificata e tempestivamente comunicata, a due riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale determina la decadenza dalla carica di componente il Consiglio Direttivo Nazionale, di Segretario Regionale e/o Provinciale e conseguentemente la convocazione del Congresso Regionale e/o Provinciale per la sostituzione.
Fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale i rappresentanti dei Liberi Professionisti, dei Pensionati, e dei Dipendenti o Parasubordinati di comparti diversi dalla Sanità Pubblica ed i Dirigenti del Servizio Sanitario di cui all’art.1.
Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, saranno determinate le modalità di elezione dei suddetti rappresentanti.
D’intesa con la Segreteria Nazionale, il Consiglio Direttivo Nazionale può conferire cariche onorifiche ad iscritti che si siano distinti per particolari meriti professionali e sindacali.
La Conferenza delle Regioni è costituita dai Segretari Regionali in carica o da propri delegati e dal Segretario Generale.
La Conferenza elegge un suo Coordinatore che dura in carica 4 anni.
E’ l’organo di coordinamento deputato alla armonizzazione periferica delle politiche sindacali e della organizzazione dell’AUPI;
esprime parere preventivo sulla stipula dei Contratti Collettivi Nazionali.
E’ convocata, dal Segretario Generale, almeno 3 (tre) volte l’anno, anche congiuntamente alla riunione della Segreteria Nazionale.
E’ chiamata ad esprimersi, preliminarmente, sulle deliberazioni della Segreteria Nazionale concernenti aggregazioni pattizie, di natura federativa, confederativa, di affiliazione o di altro genere; approva i Regolamenti Regionali.
La Conferenza delle Regioni su specifici argomenti può costituire delle commissioni al proprio interno.dacali.
La Segreteria Nazionale è l’organo che assicura la gestione dell’AUPI, risponde della propria attività al Consiglio Direttivo Nazionale e alla Conferenza delle Regioni.
E’ composta dal Segretario Generale e da 6 (sei) Segretari Nazionali di cui uno con funzioni di Vice-Segretario Generale e uno di Tesoriere.
L’elezione della Segreteria Nazionale avviene, al termine dei Congressi Regionali e/o Provinciali, su liste nazionali.
Sono elettori della Segreteria Nazionale, tutti gli iscritti che esercitano il loro diritto di voto per posta.
Le liste e i programmi devono essere presentati prima dello svolgimento dei singoli Congressi Regionali e/o Provinciali.
Ciascuna lista deve contenere l’indicazione del Segretario Generale e di 4 (quattro) Segretari Nazionali.
E’ eletta alla Segreteria Nazionale la lista che ottiene il maggior numero di voti.
Il Segretario Generale eletto sceglie gli altri 2 (due) Segretari Nazionali nella rosa di 4 (quattro) nominativi, indicati dalla Conferenza delle Regioni.
Il Segretario Generale è, ai sensi della vigente normativa, il rappresentante legale dell’AUPI.
In caso di assenza e/o di impedimento, la rappresentanza è delegata al Vice Segretario Generale.
La Segreteria funziona collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Alle riunioni della Segreteria partecipa il Coordinatore della Conferenza delle Regioni senza diritto di voto.
La Segreteria da attuazione agli orientamenti generali determinati dal Congresso, dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Conferenza delle Regioni, assicura la direzione e lo svolgimento delle attività amministrative e gestionali, mantiene un contatto permanente con le Istituzioni, con gli altri sindacati e con le strutture regionali dell’AUPI.
La Segreteria provvede all’organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi dell’AUPI, ne coordina l’attività nei vari campi, ed è responsabile delle pubblicazioni dell’AUPI.
La Segreteria stabilisce le quote annuali di iscrizione e la relativa percentuale da assegnare alle sezioni regionali con le relative norme di autonomia per le spese. Con separato regolamento, emanato di concerto con la Conferenza delle Regioni, la Segreteria Nazionale stabilisce anche eventuali ristorni diretti alle segreterie Provinciali.
La Segreteria Nazionale, previo parere vincolante della Conferenza delle Regioni e del Consiglio Direttivo Nazionale, delibera l’iscrizione dei profili professionali, in aggiunta a quelli indicati nell’art.1.
E’ responsabile della gestione amministrativo-contabile dei fondi e dei beni dell’AUPI.
Entro il 31 marzo predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo per l’esercizio in corso. Gli esercizi si aprono al 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre.
L’AUPI è articolata in Sezioni Regionali e Provinciali.
Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI regionale:
a) il Congresso regionale;
b) il Comitato direttivo regionale;
c) la Segreteria regionale.
Sono organi direttivi ed esecutivi dell’AUPI provinciale:
a) il Congresso provinciale;
b) la Segreteria Provinciale.
La composizione, il funzionamento, l’elezione delle Segreterie Provinciali, del Direttivo e delle Segreterie Regionali saranno stabilite con apposito regolamento, approvato dalle sezioni periferiche, entro 180 giorni dalla data di convocazione del primo Consiglio Direttivo Nazionale, purchè non in contrasto con il presente statuto.
A questo scopo i singoli regolamenti dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Conferenza delle Regioni.
La carica di dirigente sindacale dell’AUPI è incompatibile con quella di dirigente di altre organizzazioni sindacali.
I Segretari delle Sezioni periferiche convocano i rispettivi Organi direttivi almeno due volte l’anno e l’Assemblea degli iscritti almeno una volta l’anno.
L’attività amministrativa dell’AUPI deve basarsi su una politica delle spese e delle entrate correlate alle esigenze e alle possibilità finanziarie di ciascuna struttura, e su una tenuta contabile tecnicamente efficiente basata su criteri di chiarezza, trasparenza e documentazione.
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’AUPI, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
A questo fine devono essere osservate le seguenti norme:
a) Il Collegio dei Sindaci revisori è composto da 5 componenti titolari e 5 supplenti, eletti su collegio unico nazionale;
b) compilazione annuale, alle date prestabilite, da parte della Segreteria, del bilancio finanziario composto dal conto economico consuntivo, dal conto patrimoniale e dal bilancio di previsione per l’anno successivo;
c) il bilancio finanziario deve essere accompagnato da una relazione del Collegio dei Sindaci revisori. Il Collegio dei Sindaci revisori deve controllare periodicamente l’andamento amministrativo e verificare la regolarità delle scritture e dei documenti contabili;
d) il Collegio dei Sindaci revisori presenta una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente fra un Congresso e l’altro;
e) ogni struttura deve tenere la contabilità analitica delle spese e inviare il rendiconto e la documentazione delle spese alla Segreteria Nazionale, per la predisposizione dei bilanci;
f) i bilanci dell’AUPI sono pubblici. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori partecipano al Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto.
Il Collegio dei Revisori predispone il regolamento di funzionamento dell’organo, che dovrà essere approvato dalla Conferenza delle Regioni.
Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 componenti e 5 supplenti dei quali tre eletti su collegio unico nazionale, 1 designato dal Consiglio Direttivo Nazionale, 1 designato dalla Conferenza delle Regioni.
Compiti del Collegio dei Probiviri sono:
a) provvedere all’istruttoria preliminare di ogni procedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo direttivo o su segnalazione di un singolo iscritto;
b) provvedere all’esame dei ricorsi contro i provvedimenti disciplinari presentati dagli iscritti, per verificarne la corrispondenza o meno con le norme statutarie e decidere sull’inoltro all’istanza direttiva superiore a quella che ha comminato il provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri predispone il regolamento di funzionamento dell’organo, che dovrà essere approvato dalla Conferenza delle Regioni.
I membri del Collegio dei Probiviri partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto di voto.
Norme Transitorie e finali
In sede di prima applicazione del presente statuto, e comunque non oltre 18 mesi dalla data di convocazione del primo Consiglio Direttivo Nazionale:
a) fanno parte del Consiglio Direttivo Nazionale i Segretari Nazionali, Segretari Regionali Segretari Provinciali che rappresentino almeno 20 iscritti e comunque almeno il 50% dei sindacalizzabili del SSN della provincia;
b) sono anche rappresentate le Province che hanno meno di 20 iscritti qualora dimostrino di avere almeno il 65% dei sindacalizzabili del SSN della provincia;
c) le provincie, con più di cento iscritti, possono eleggere ulteriori componenti in ragione di uno ogni cento, fermo restando la percentuale di cui alla lettera “a”;
d) i meccanismi di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono dinamici e sono applicabili sino all’approvazione dell’apposito regolamento;
e) restano validi i Congressi provinciali e Regionali svoltisi negli ultimi 18 mesi;
f) i regolamenti necessari per l’iniziale funzionamento dei nuovi organismi, sono provvisoriamente predisposti dalla Segreteria Nazionale eletta;
g) per l’elezione e la composizione degli organismi regionali e provinciali restano valide le procedure già adottate nelle precedenti elezioni dei rispettivi organi;
h) l’uniformità del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto;
i) la massima partecipazione di tutti gli interessati alla decisione, la salvaguardia delle minoranze, pari dignità delle opinioni a confronto, prima della decisione, la libera circolazione delle idee delle informazioni; partecipazione di ogni iscritto in uguaglianza di diritti con gli altri iscritti, personalmente ed a mezzo di delegati, nelle forme indicate dal Regolamento, alla formazione delle istanze superiori, è eleggibile alle cariche direttive, può ritirare la propria adesione.
Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di leggi vigenti in materia ed in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.